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Un male oscuro chiamato...usura



"Da mihi factum , dabo tibi ius!"

Così recita un antico brocardo latino.

Così dovrebbe essere in ogni ordinamento giudiziario che si rispetti e che faccia riferimento ad uno Stato di diritto

Ma…così, purtroppo spesso non è!



A fronte di una richiesta che “grida aiuto”, presentata attraverso una querela agli organi competenti, da parte di un cittadino - risparmiatore o imprenditore - soffocato da interessi usurari (ex art. 644 c.p.), che si lamentano posti in essere dal proprio istituto di credito, spesso, si è costretti a confrontarsi con ben altra realtà.

Un “chiassoso ed assordante silenzio” di Chi è preposto ad indagare.

A volte, e spesso, tale richiesta di aiuto incontra il coraggio di pochi che ancora credono nella Giustizia.

Meno, in questa giustizia!


Il cittadino chiede aiuto alle Istituzioni giudiziarie per non soccombere, non restare fino in fondo soffocato dall’illecito agire di chi ha, certamente, una posizione di dominanza nei suoi confronti.


Non vuole essere protagonista, non lo muovono inesistenti deliri di persecuzione ma il suo mero istinto di sopravvivenza, corroborato anche da consulenza tecniche che accertano, sebbene in sede civile, la presenza di anatocismo, di pattuizioni ed applicazioni di interessi usurari, di raggiri e truffe, spese non dovute e garanzie non contemplate dalla Legge.


E allora, a seguito del deposito dell’atto propulsivo (quale è la querela) quel cittadino attende l’esito delle indagini, con speranza, fiducioso in Chi agisce nel nome della Giustizia.


Ma (c’è quasi sempre un “ma” che risveglia bruscamente da quella speranza) a volte, nonostante ciò che è emerso per tabulas dalle indagini, ci si vede notificata una richiesta di archiviazione (ex art. 408 c.p.p.) che sostiene, spesso illogicamente, che in sede di indagini non sia emerso nessun illecito penale da ricollegare ad alcun soggetto.


Quasi fosse stata tutta un'invenzione del querelante, un parto della sua fantasia.

E così, a fronte di una querela e di una richiesta di archiviazione avanzata, l’unico atto che può tutelare il cittadino che “ha chiesto aiuto” è il deposito di un atto di opposizione (ex art. 410 c.p.p.) che conterrà, oltre alla critica in fatto ed in diritto (punto per punto) dei passaggi analizzati dal Sostituto Procuratore della Repubblica (e sulla base dei quali lo Stesso ha ritenuto dover avanzare tale richiesta di archiviazione) anche e soprattutto le ulteriori indagini suppletive sulle quali, poi, dovrà convergere l’ulteriore attività d’indagine da espletare qualora (si spera) il Giudice per le Indagini Preliminari dovesse accogliere l’opposizione depositata.


Ed infatti, a seguito dell’opposizione depositata nell’interesse della persona offesa (il cittadino urlante!) verrà fissata un’apposita udienza in camera di consiglio (ex art. 127 c.p.p.) dinnanzi al competente GIP il quale, dopo la discussione delle parti (sebbene non necessaria), deciderà se archiviare (accogliendo la tesi proposta dal Pubblico Ministero) o disporre ulteriori indagini (accogliendo l’opposizione depositata dalla persona offesa).


In realtà, il Gip potrebbe anche decidere per un’imputazione coatta, laddove dalle indagini sia emerso chiaramente la responsabilità soggettiva ed oggettiva della (o delle) persona sottoposta alle indagini.


Ciò significherebbe che, il Gip, discostandosi completamente dalle conclusioni del PM, abbia ritenuto già esaustive e forti le prove raccolte in fase di indagini, tali da ritenerle complete e minuziose per proseguire nella successiva fase processuale.


Ma, ancora di più, significherebbe che quello straziante grido di aiuto sia stato per una volta ascoltato, senza tema alcuno di paura o soggezione verso chi delinque, anche se potente ed in giacca e cravatta......


A posse ad esse non valet consequentia!



Avv. Sarah Bartolozzi

Diritto Penale Bancario

(Riproduzione riservata)

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