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Immagine del redattore: L&C MagazineL&C Magazine

Aggiornamento: 31 ott 2020

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Credito d'imposta per affitti di immobili ad uso non abitativo e ramo d'azienda (Art. 28)

Con il D.L. Rilancio viene concesso un Credito d'Imposta pari al 60% dell'affitto (locazione o leasing) dovuto e pagato nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 sugli immobili ad uso non abitativo condotti da chi svolge attività professionale o di impresa e che ha subìto una riduzione del fatturato pari ad almeno il 50% rispetto al fatturato dello stesso mese del 2019.

Tale riduzione non è richiesta per alberghi e agriturismi


La misura su applica anche a Enti ecclesiastici, ETS ed ENC



Il credito, nella misura del 30%, viene anche concesso per locazioni di prestazioni complesse e per affitto di ramo d'azienda purché nella prestazione sia ricompreso almeno un immobile.

Tale credito, però. non si può cumulare con quello relativo agli immobili con destinazione d'uso C1 del DL "Cura Italia"


Il credito d'imposta si può usare per compensare imposte in dichiarazione o altre imposte direttamente su modello F24. Si ricorda che la gran parte dei crediti generatisi con i provvedimenti di natura emergenziale COVID-19 possono essere ceduti o scontati presso gli istituti di credito per cui anche questo non fa eccezione e vi rientra

In particolare il presente credito d'imposta può essere ceduto al concedente o al locatore a sconto parziale della locazione.

Indennità Covid-19 (art. 84) - Bonus 600 -

L'Indennità Covid-19 per gli autonomi è stata concessa ulteriormente ma in maniera differente a seconda dei casi



I professionisti iscritti alla Gestione Separata e i titolari di Collaborazione Coordinata e Continuativa (di cui all'art. 27 del DL) godranno del bonus 600 euro anche per il mese di Aprile

Per il mese di Maggio, invece, gli iscritti alla Gestione Separata potranno chiedere un bonus pari a 1000 euro.



Tali soggetti vanno però così distinti:

· Gli autonomi iscritti alla Gestione separata con partita iva, che dovranno essere ancora attivi alla data della richiesta e non dovranno avere altri redditi o pensioni, dovranno avere avuto un calo del reddito del II Bimestre 2020 (Marzo e Aprile) rispetto allo stesso bimestre del 2019 di almeno il 33,34%. Attenzione, il calcolo del reddito (ben diverso dal concetto di fatturato o di ricavo) è dato dalla differenza tra ricavi/compensi e costi calcolati con il principio di cassa (inclusa però la quota dell'ammortamento del periodo)

· I titolari di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata al solito non iscritti ad altre forme previdenziali né titolari di pensione che abbiano cessato il rapporto di collaborazione al 20 Maggio


Per quanto riguarda gli artigiani/commercianti (c.d. Iscritti alla Gestione AGO) per il mese di Aprile usufruiranno anche loro del Bonus 600 (si ricorda che per Maggio a determinate condizioni potranno accedere al Fondo Perduto di cui all'art. 25)


Relativamente ai lavoratori stagionale del turismo e stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il lavoro dall'01 Gennaio 2019 al 17 Marzo 2020, a costoro spetta un'indennità pari a 600 euro ad Aprile e 1000 a Maggio. Questi soggetti non devono essere titolari di contratti di lavoro subordinato, pensioni o NASPI al 20 Maggio

Per quanto riguarda i lavoratori del Settore Agricolo è riconosciuto per il mese di Aprile un bonus di 500 euro


Vi è, poi, una categoria cui è riconosciuta un'indennità per Aprile e Maggio di 600 euro data dai seguenti soggetti:

· lavoratori dipendenti stagionali appartenenti

· lavoratori intermittenti da Gennaio 2019 a Gennaio 2020

· lavoratori autonomi occasionali privi di partita iva ma iscritti alla Gestione Separata al 23 Febbraio 2020

· incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione Separata

Tali soggetti devono aver cessato, ridotto o sospeso la loro attività

Anche ai lavoratori iscritti al FLPS si abbassa la condizionalità rispetto al DL Cura Italia (7 contributi giornalieri nel 2019) e viene riconosciuto un bonus di 600 euro per Aprile e Maggio


(Dott. Salvatore Conte - Riproduzione riservata)

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