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E, finalmente|......si torna a respirare?

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Riduzione IRAP (Art. 24)

Su impulso anche di Confindustria arriva questa boccata d'ossigeno che ha tutta l'aria di una novità, atta a diradar le numerose nebbie di questo brumoso anno

Si operano dei tagli (seppur solo temporaneamente) su di un imposta decisamente ingiusta ed invisa, perché paradossalmente punisce Chi crea valore. Una misura semplice anche se non così semplice o scontata come ci si sarebbe aspettati

Il saldo dell'Imposta sui redditi delle attività produttive infatti non è dovuta per l'anno 2019, così come non è dovuto il I acconto del 2020. Entrambi gli importi si sarebbero dovuti versare entro il 30 Giugno. Ma non è del tutto cancellato. Resta dovuto il minor valore tra l'imposta dovuta a saldo (se non ci fosse stato il DL Rilancio) nel 2020 (per l'anno 2019) o l'acconto calcolato con il metodo storico pari al 100%. In poche parole l'acconto che si è versato l'anno scorso (o che comunque si sarebbe dovuto versare) non viene cancellato ma al massimo può essere usato parzialmente a credito qualora quest'anno l'IRAP relativo al 2019 sarebbe inferiore a quello dell'anno precedente

Contributo a Fondo Perduto (Art. 25)

Questo contributo, detto anche Ristoro, viene concesso a tutti i soggetti percettori di reddito d'impresa, autonomi (non ordinistici) o di reddito agrario (solo con P.IVA) che non avranno cessato la P.IVA alla data di presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate e che hanno avuto nel 2019 un fatturato inferiore a € 5 milioni di euro

L'Istanza può essere presentata entro 60 giorni dall'avvio della procedura che verrà, successivamente, comunicata dall'agenzia delle entrate, anche tramite intermediario abilitato

Sono esclusi da questa misura:

· Professionisti iscritti a casse previdenziali private (tipicamente iscritti agli ordini professionali);

· Soggetti che hanno anche redditi da lavoratore dipendente;

· Liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata

Condizione per accedere: aver subìto una perdita nel fatturato (corrispettivi) di Aprile 2020 rispetto allo stesso di Aprile 2019 di almeno il 33,34%.

ATTENZIONE: Il minimo del contributo (vedi sotto) spetta anche ai soggetti che si sono costituiti dal primo gennaio 2019 in poi e quindi anche per chi non ha parametri di riferimento nel 2019 non essendosi ancora costituito

Entità del contributo: Sulla differenza tra il fatturato/corrispettivo Aprile 2019 e quello 2020 si applica una percentuale pari a:

· 20% su fatturato relativo all'esercizio 2019 inferiore o pari a € 400.000,00

· 15% su fatturato relativo all'esercizio 2019 inferiore o pari a € 1.000.000,00

· 10% su fatturato relativo all'esercizio 2019 inferiore o pari a € 5.000.000,00

Il minimo da ricevere non può comunque essere inferiore per le persone fisiche a € 1.000,00; per le persone giuridiche a € 2.000,00

Il contributo non è imponibile fiscalmente

Che dire, se non di sperare che questo DL rilancio possa rappresentare un incipit, seppure non privo di timidezza, per una ripartenza

In alternativa, come ricorda una vecchia canzone della Berté, saremmo definitivamente in alto mare.......



(Dott. Salvatore Conte - Riproduzione riservata)

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